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[1]Dieci dei posti di ministro plenipotenziario di 1ª classe sono riservati ai consoli generali.

[2]In relazione a cio', presso altrettanti consolati generali potranno essere destinati ministri plenipotenziari d 1ª classe.

Testo in vigore dal 13 giugno 1927 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1927-06-02;862~art14 · fonte del testo