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[1]E' autorizzata la graduale istituzione di quaranta nuovi uffici consolari, secondo le risultanze delle accertate necessita' dei nostri interessi all'estero.

[2]TABELLA A.

[3]Ruoli della carriera diplomatico-consolare.

[4](Gruppo A).

[5]Parte di provvedimento in formato grafico 1

[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello. Stato.

[7]Data a Roma, addi' 2 giugno 1927 - Anno V

[8]VITTORIO EMANUELE.

[9]Mussolini - Volpi.

[10]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 17 giugno 1929, n. 1282

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Il Regio Decreto 17 giugno 1929, n. 1282 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I posti di ambasciatore, quelli di consigliere di legazione e quelli di primo segretario di legazione di 2ª classe di cui all'art. 1 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, sono rispettivamente aumentati di uno". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che il suindicado decreto avra' effetto sua data.

Testo in vigore dal 13 agosto 1929 al 25 settembre 1929

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 agosto 1929

Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1927 al 13 agosto 1929.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 17 giugno 1929, n. 1282

    Il Regio Decreto 17 giugno 1929, n. 1282 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I posti di ambasciatore, quelli di consigliere di legazione e quelli di primo segretario di legazione di 2ª classe di cui all'art. 1 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, sono rispettivamente aumentati di uno". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che il suindicado decreto avra' effetto sua data.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1927-06-02;862~art18 · fonte del testo