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[1]E' autorizzata la graduale istituzione di quaranta nuovi uffici consolari, secondo le risultanze delle accertate necessita' dei nostri interessi all'estero.
[2]TABELLA A.
[3]Ruoli della carriera diplomatico-consolare.
[4](Gruppo A).
[6]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello. Stato.
[7]Data a Roma, addi' 2 giugno 1927 - Anno V
[8]VITTORIO EMANUELE.
[9]Mussolini - Volpi.
[10]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 17 giugno 1929, n. 1282
1Il Regio Decreto 17 giugno 1929, n. 1282 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I posti di ambasciatore, quelli di consigliere di legazione e quelli di primo segretario di legazione di 2ª classe di cui all'art. 1 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, sono rispettivamente aumentati di uno". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che il suindicado decreto avra' effetto sua data.
Regio Decreto 16 maggio 1929, n. 1491
2Il Regio Decreto 16 maggio 1929, n. 1491 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I posti di ambasciatore e quelli di consigliere di legazione di cui all'art. 1 della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, sono aumentati di uno. In pari tempo i posti di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di 2ª classe sono diminuiti di uno". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che il suindicado decreto avra' effetto sua data.
Testo in vigore dal 25 settembre 1929 al 22 dicembre 2008
