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[1]Per la nomina a 1° segretario di legazione (grado 7°) verranno banditi concorsi per titoli speciali di servizio e per esami fra i consoli di 2ª classe. Potranno essere ammessi a tali concorsi per determinazione del Ministro degli affari esteri, sempre dietro parere favorevole della Commissione di avanzamento, unicamente quei funzionari che abbiano durante la loro carriera prestato almeno tre anni di servizio continuativo presso uffici consolari all'estero. Agli effetti di questa disposizione non costituisce interruzione di servizio il tempo passato in regolare congedo ne' il tempo dei viaggi pei trasferimenti da un consolato all'altro.
[2]La promozione a console di 1ª classe, salvo che avvenga per meriti singolari e col voto unanime della Commissione di avanzamento, sara' effettuata in base a concorso per titoli speciali di servizio e per esame.
[3]I funzionari che partecipando ad uno dei suddetti concorsi non vi abbiano conseguito l'idoneita', non potranno essere ammessi a concorsi per lo stesso ruolo.
[4]Le modalita' e i programmi dei concorsi di cui al presente articolo saranno stabiliti da apposito regolamento.
Testo in vigore dal 13 giugno 1927 al 2 dicembre 1938
