Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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5 versioni dal 1927
Confronto con la versione in vigore dal 21 settembre 1947 al 22 dicembre 2008. 354 parole tolte, 20 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Alla carriera diplomatico-consolare si accede mediante esame di concorso, a cui si puo' essere ammessi con la prova del possesso dei seguenti requisiti:
tolto: a) cittadinanza italiana col godimento dei diritti politici;
tolto: b) eta' non minore di ventun anni ne' maggiore di trenta, salvo quanto e' stabilito dalle vigenti disposizioni per l'elevazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici concorsi;
tolto: c) regolare condotta civile e morale;
tolto: d) sana e robusta costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche a meno che queste derivino da ragioni di guerra, nel qual caso occorre che non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni a cui il concorrente aspira;
tolto: e) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio conseguita presso un Ateneo della Repubblica, ovvero titoli i quali in base alle disposizioni legislative vigenti siano considerati equipollenti alle lauree suddette.
tolto: L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione e' a tale riguardo insindacabile.
tolto: Non puo' essere ammesso al concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera diplomatico-consolare chi abbia gia' partecipato a due concorsi per il predetto ruolo senza conseguirne l'idoneita'.
tolto: Il candidato e' considerato non idoneo pure nel caso in cui si sia ritirato dopo aver portato a compimento anche una sola prova di esame scritto senza aver conseguito la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali.
tolto: Le modalita' e i programmi di esame del concorso saranno stabiliti da apposito regolamento.
tolto: I vincitori del concorso sono nominati volontari al Ministero degli affari esteri, a titolo di tirocinio, e in tale qualita' saranno destinati in massima a prestar servizio negli uffici centrali dell'Amministrazione.
tolto: La durata del tirocinio non potra' essere minore di sei mesi.
tolto: Entro un anno dalla nomina, i volontari saranno scrutinati per l'ammissione definitiva in carriera; coloro per i quali l'esito di tale scrutinio non fosse favorevole potranno essere autorizzati a prolungare di altri sei mesi il loro tirocinio per ottenere un secondo giudizio, che sara' definitivo.
tolto: Qualora anche questa risultasse sfavorevole saranno congedati e non avranno diritto a compensi ne' a indennita' di sorta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1927-06-02;862~art2 · fonte del testo