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Le promozioni nella carriera diplomatico-consolare, salvo il disposto dell'art. 3, saranno effettuate esclusivamente a scelta, sulla base del merito comparativo, dietro deliberazione del Consiglio dei Ministri per i funzionari di grado superiore al 5°, e dietro parere favorevole, per gli altri, di una Commissione di avanzamento composta dal Ministro o Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, presidente, dal direttore generale del personale, da due funzionari di grado non inferiore a quello di ministro plenipotenziario e da due di grado non inferiore a quello di console generale di 2ª classe.

Testo in vigore dal 13 giugno 1927 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1927-06-02;862~art5 · fonte del testo