L'iscrizione non e' obbligatoria per i salariati di cui alla lettera e) dell'art. 5, per i quali, anteriomente alla pubblicazione del presente Ordinamento, sia stato assicurato, col concorso dell'Ente, un trattamento di quiescenza o di assicurazione con regolamento o convenzione speciale. Per tali salariati e' anche applicabile il precedente art. 12.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art13 · fonte del testo