[1]L'iscrizione alla Cassa non e' obbligatoria per i salariati di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 5 iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni gia' vigenti rispettivamente al 1° luglio 1924-II, ed al 22 aprile 1925-III, oppure entrati in vigore anteriormente al 7 maggio 1926-IV, finche' tali regolamenti o convenzioni non siano abrogati, fatta eccezione per i salariati delle Aziende dei servizi municipalizzati.

[2]Sono anche considerati a tutti gli effetti come iscritti a regolamenti o convenzioni speciali per le pensioni i salariati di cui al comma precedente iscritti o assicurati, col concorso dell'Ente, a Casse, Istituti o Fondi speciali che provvedono al trattamento di quiescenza e che abbiano sede nei territori indicati alle lettere suindicate.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art11 · fonte del testo