Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali da sole o, se dipendenti da una stessa amministrazione, complessivamente raggiungano un importo di entrate effettive ordinarie di almeno lire venticinqueinila ed i Monti di credito su pegno di la categoria, nonche' gli Istituti di cui alla lettera.f) dell'art. 5 sono esonerati dal contributo alla Cassa per i posti vacanti o coperti da titolari non iscritti alla Cassa medesima.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art16 · fonte del testo