[1]Gli Enti indicati nel precedente art. 16 sono esonerati da ogni contributo per i loro salariati in servizio gia' provvisti di pensione, che non sia di guerra ne' privilegiata ordinaria, o che appartengano a quelle categorie per le quali leggi o regolamenti prevedano un trattamento di quiescenza obbligatorio o facoltativo.

[2]I salariati anzidetti possono iscriversi alla Cassa di previdenza nella loro qualita' di dipendenti degli Enti predetti, corrispondendo, oltre al proprio, anche il contributo dell'Ente, a meno che quest'ultimo se ne assuma volontariamente l'onere.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art17 · fonte del testo