[1]I salariati o altri a loro favore possono fare depositi volontari, da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme con i rispettivi interessi annuali, valutati al saggio delle tabelle di liquidazione degli assegni di quiescenza dovuti dalla Cassa di previdenza.

[2]Il capitale formato coi depositi volontari e' liquidato al titolare ovvero agli eredi legittimi o testamentari, all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso e' devoluto alla Cassa di previdenza.

[3]Il titolare' al quale venga conferita una pensione puo' chiedere che il capitale costituito coi depositi volontari, o parte di esso, sia trasformato in assegno vitalizio supplementare, esente dalla ritenuta di cui al successivo articolo 29 e non riversibile alla vedova o agli orfani.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art25 · fonte del testo