[1]I salariati o altri a loro favore possono fare depositi volontari, da accreditarsi in appositi conti individuali, insieme con i rispettivi interessi annuali, valutati al saggio delle tabelle di liquidazione degli assegni di quiescenza dovuti dalla Cassa di previdenza.
[2]Il capitale formato coi depositi volontari e' liquidato al titolare ovvero agli eredi legittimi o testamentari, all'atto della cessazione dal servizio, qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso e' devoluto alla Cassa di previdenza.
[3]Il titolare' al quale venga conferita una pensione puo' chiedere che il capitale costituito coi depositi volontari, o parte di esso, sia trasformato in assegno vitalizio supplementare, esente dalla ritenuta di cui al successivo articolo 29 e non riversibile alla vedova o agli orfani.
Testo vigente dal 12 settembre 1941
