[1]Il salariato che abbia conseguito dalla Cassa di previdenza l'indennita' o la pensione, qualora riprenda servizio presso uno degli Enti contemplati dal presente Ordinamento, puo' continuare a godere della pensione e viene nuovamente iscritto alla Cassa, per conseguire l'indennita' o la pensione in ragione del nuovo servizio prestato e secondo le norme dell'Ordinamento stesso.
[2]Il salariato predetto puo' chiedere che la nuova indennita' o la nuova pensione gli vengano a suo tempo liquidate in ragione del servizio utile complessivamente prestato, purche' rinunci alla pensione e rifonda alla Cassa di previdenza le somme pagategli a titolo d'indennita' o di pensione, con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.
[3]Il salariato condannato che abbia riassunto servizio, per ottenere la ricongiunzione dei servizi prestati prima e dopo la condanna, deve rifondere anche le somme pagate alla moglie ed ai figli con i relativi interessi composti al saggio del cinque per cento.
[4]La rifusione di cui ai commi precedenti deve essere effettuata, in unica soluzione, entro un anno dalla in cui dall'Amministrazione viene comunicato l'importo da versare, oppure, ratealmente, in un periodo non maggiore di dieci anni, con l'aggiunta dell'interesse scalare al saggio delle tabelle di liquidazione delle pensioni o delle indennita' in vigore alla data della presentazione della domanda. Se il salariato cessi dal servizio prima di avere completato la rifusione del suo debito la somma residuale viene recuperata mediante integrale trattenuta delle rate della pensione diretta o indiretta o sulla indennita'.
[5]((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 MAGGIO 1952, N. 610)).
[6]((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 MAGGIO 1952, N. 610)).
Testo vigente dal 18 giugno 1952
