[1]E' data facolta' all'insegnante iscritto, all'Ente da cui dipende e ad altri a favore di lui di eseguire direttamente al Monte-pensioni versamenti volontari, da accreditarsi allo insegnante in apposito conto individuale con i rispettivi interessi annuali, valutati al saggio delle tabelle di liquidazione degli assegni di quiescenza dovuti dal Monte pensioni.
[2]Il capitale per tal modo costituito verra' pagato al titolare del conto individuale od ai suoi eredi legittimi o testamentari, all'atto della cessazione dal servizio qualunque ne sia la ragione e qualunque sia la durata del servizio prestato. In mancanza di eredi il capitale stesso e' devoluto al Monte-pensioni.
[3]Il titolare al quale venga conferita una pensione puo' chiedere che il capitale costituito con i depositi volontari o parte di esso, sia trasformato, mediante l'applicazione della tabella B annessa al presente Ordinamento, in assegno vitalizio supplementare, esente dalla ritenuta di cui al successivo articolo 21 e non riversibile alla vedova o agli orfani
Testo vigente dal 4 aprile 1941
