[1]L'indennita' o la pensione a favore dell'insegnante che abbia prestato servizio presso due o piu' Enti con regolamenti speciali di pensione, o della sua vedova o dei suoi orfani, quando non siavi stata iscrizione al Monte-pensioni, viene dal Monte medesimo liquidata e ripartita a carico degli Enti presso i quali tali servizi furono prestati, con le norme di cui ai precedenti articoli 59 e 92.

[2]Rimangono salve in ogni caso a carico degli Enti le disposizioni dei relativi regolamenti di pensione che siano piu' favorevoli per gli insegnanti e le loro famiglie, secondo le disposizioni del precedente articolo 94.

Testo vigente dal 4 aprile 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-02-06;176~art100 · fonte del testo