Le pensioni indirette dovute alle famiglie dei pensionati di cui al primo comma del precedente art. 78, morti posteriormente al 31 dicembre 1937-XVI, sono liquidate con l'applicazione delle norme del presente Ordinamento sulla base della pensione diretta aumentata a norma del comma stesso, salvo, per quanto riguarda le condizioni per il riconoscimento del diritto a pensione della vedova, le norme eventualmente piu' favorevoli dell'Ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 679.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art79 · fonte del testo