L'obbligo della ritenuta di cui al n. 3) dell'articolo precedente decorre dal mese successivo a quello in cui e' avvenuta la nomina con stipendio a cancelliere o segretario giudiziario. La ritenuta stessa rimane sospesa in caso di privazione dello stipendio e per la durata di questa. Essa termina all'atto della cessazione del servizio del funzionario.

Testo vigente dal 12 giugno 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-11;384~art6 · fonte del testo