La riduzione dello stipendio non puo' essere inferiore a un decimo ne' superiore ad un quinto di una mensilita' di stipendio e non puo' avere durata superiore a sei mesi. La riduzione dello stipendio determina il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio, a decorrere dalla data in cui matura il primo aumento successivo alla punizione. La riduzione dello stipendio e' inflitta;

  • a)per grave negligenza in servizio;
  • b)per irregolarita' nell'ordine di trattazione degli affari;
  • c)per inosservanza dei doveri di ufficio;
  • d)per contegno scorretto versi i superiori, i colleghi, dipendenti ed il pubblico;
  • e)per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
  • f)per violazione del segreto di ufficio.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art106 · fonte su Normattiva