Ordinamento della Colonia Eritrea

Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999

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[1]Saranno stabilite dal Governo del Re, udito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, le disposizioni riguardanti:

[2]1° l'ordinamento giudiziario della Colonia per quanto concerne i non indigeni e i rapporti tra questi e gli indigeni;

[3]2° le norme speciali che devono regolare la conoscenza delle controversie fra gli indigeni, e dei reati di indigeni a carico di altri indigeni.

[4]Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re, con decreto Reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, promulghera' nella Colonia le disposizioni intese a regolare le relazioni giuridiche fra indigeni e non indigeni, ed in special modo fra europei od assimilati e le varie razze indigene od avventizie che popolano la Colonia.

Testo in vigore dal 4 giugno 1903 al 23 luglio 1905

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1903-05-24;205~art4 · fonte del testo