Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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[1]Saranno stabilite dal Governo del Re, udito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, le disposizioni riguardanti:
[2]1° l'ordinamento giudiziario della Colonia per quanto concerne i non indigeni e i rapporti tra questi e gli indigeni;
[3]2° le norme speciali che devono regolare la conoscenza delle controversie fra gli indigeni, e dei reati di indigeni a carico di altri indigeni.
[4]Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re, con decreto Reale, sentito il governatore della Colonia e il Consiglio coloniale, promulghera' nella Colonia le disposizioni intese a regolare le relazioni giuridiche fra indigeni e non indigeni, ed in special modo fra europei od assimilati e le varie razze indigene od avventizie che popolano la Colonia. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 giugno 1905, n. 253
1La L. 15 giugno 1905, n. 253 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sono prorogati dal 4 dicembre 1904 fino al 4 giugno 1906".
L. 15 luglio 1906, n. 361
2La L. 15 luglio 1906, n. 361 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea, gia' prorogati al 4 giugno 1906 dalla legge 15 giugno 1905, n. 253, sono prorogati al 1° luglio 1907".
Testo in vigore dal 19 agosto 1906 al 19 aprile 1908
