Art. 8 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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[1]Il Governo del Re provvedera' all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilita' dello Stato e alla coltivazione delle terre stesse, sia per mezzo di affitto conceduto ad indigeni mediante canoni da determinarsi dal governatore, sia con concessioni temporanee a Societa', o con concessioni temporanee o perpetue ad europei od assimilati, a titolo oneroso o gratuito.
[2]Il Governo del Re ha facolta':
[3]1° di alienare fabbricati di proprieta' demaniale;
[4]2° di concedere nei centri abitati terreni a scopo edilizio, sia in proprieta' assoluta e perpetua, a titolo oneroso e gratuito, sia in enfiteusi perpetua o temporanea, e di regolare le concessioni di tal natura gia' fatte;
[5]3° di concedere miniere.
[6]Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re, sentito il governatore e il Consiglio coloniale, promulghera' le disposizioni intese a regolare nella Colonia la divisione in lotti delle terre di libera disponibilita' dello Stato, le norme e le competenze relative alle concessioni delle terre stesse a qualsiasi scopo, a titolo oneroso o gratuito, ed alla decadenza eventuale di queste concessioni, nonche' a determinare i limiti entro i quali queste concessioni possono riportare la sanzione del governatore ed oltre i quali dovranno riportare la sanzione del ministro degli affari esteri sentito il Consiglio coloniale.
[7]Fino a questa promulgazione rimarranno in vigore nella Colonia per le concessioni di terreni, a qualsiasi scopo, la legge 1° luglio 1890, n. 7003, e le norme amministrative in uso, in quanto non siano contrarie alla presente legge.
Testo in vigore dal 4 giugno 1903 al 23 luglio 1905
