Ordinamento della Colonia Eritrea

Art. 8 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999

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[1]Il Governo del Re provvedera' all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilita' dello Stato e alla coltivazione delle terre stesse, sia per mezzo di affitto conceduto ad indigeni mediante canoni da determinarsi dal governatore, sia con concessioni temporanee a Societa', o con concessioni temporanee o perpetue ad europei od assimilati, a titolo oneroso o gratuito.

[2]Il Governo del Re ha facolta':

[3]1° di alienare fabbricati di proprieta' demaniale;

[4]2° di concedere nei centri abitati terreni a scopo edilizio, sia in proprieta' assoluta e perpetua, a titolo oneroso e gratuito, sia in enfiteusi perpetua o temporanea, e di regolare le concessioni di tal natura gia' fatte;

[5]3° di concedere miniere.

[6]Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re, sentito il governatore e il Consiglio coloniale, promulghera' le disposizioni intese a regolare nella Colonia la divisione in lotti delle terre di libera disponibilita' dello Stato, le norme e le competenze relative alle concessioni delle terre stesse a qualsiasi scopo, a titolo oneroso o gratuito, ed alla decadenza eventuale di queste concessioni, nonche' a determinare i limiti entro i quali queste concessioni possono riportare la sanzione del governatore ed oltre i quali dovranno riportare la sanzione del ministro degli affari esteri sentito il Consiglio coloniale. 1

[7]Fino a questa promulgazione rimarranno in vigore nella Colonia per le concessioni di terreni, a qualsiasi scopo, la legge 1° luglio 1890, n. 7003, e le norme amministrative in uso, in quanto non siano contrarie alla presente legge.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 15 giugno 1905, n. 253

1

La L. 15 giugno 1905, n. 253 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sono prorogati dal 4 dicembre 1904 fino al 4 giugno 1906".

Testo in vigore dal 23 luglio 1905 al 19 agosto 1906

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 luglio 1905

Confronto con la versione in vigore dal 4 giugno 1903 al 23 luglio 1905.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 15 giugno 1905, n. 253

    La L. 15 giugno 1905, n. 253 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sono prorogati dal 4 dicembre 1904 fino al 4 giugno 1906".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-05-24;205~art8 · fonte del testo