Art. 8 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999
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[1]Il Governo del Re provvedera' all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilita' dello Stato e alla coltivazione delle terre stesse, sia per mezzo di affitto conceduto ad indigeni mediante canoni da determinarsi dal governatore, sia con concessioni temporanee a Societa', o con concessioni temporanee o perpetue ad europei od assimilati, a titolo oneroso o gratuito.
[2]Il Governo del Re ha facolta':
[3]1° di alienare fabbricati di proprieta' demaniale;
[4]2° di concedere nei centri abitati terreni a scopo edilizio, sia in proprieta' assoluta e perpetua, a titolo oneroso e gratuito, sia in enfiteusi perpetua o temporanea, e di regolare le concessioni di tal natura gia' fatte;
[5]3° di concedere miniere.
[6]Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re, sentito il governatore e il Consiglio coloniale, promulghera' le disposizioni intese a regolare nella Colonia la divisione in lotti delle terre di libera disponibilita' dello Stato, le norme e le competenze relative alle concessioni delle terre stesse a qualsiasi scopo, a titolo oneroso o gratuito, ed alla decadenza eventuale di queste concessioni, nonche' a determinare i limiti entro i quali queste concessioni possono riportare la sanzione del governatore ed oltre i quali dovranno riportare la sanzione del ministro degli affari esteri sentito il Consiglio coloniale. 1
[7]Fino a questa promulgazione rimarranno in vigore nella Colonia per le concessioni di terreni, a qualsiasi scopo, la legge 1° luglio 1890, n. 7003, e le norme amministrative in uso, in quanto non siano contrarie alla presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 15 giugno 1905, n. 253
1La L. 15 giugno 1905, n. 253 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "I termini stabiliti dagli articoli 2, 4, 8, 13 e 14 della legge 24 maggio 1903, n. 205, sono prorogati dal 4 dicembre 1904 fino al 4 giugno 1906".
Testo in vigore dal 23 luglio 1905 al 19 agosto 1906
