Ordinamento della Colonia Eritrea

Art. 8 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 6 LUGLIO 1933, N. 999

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Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 26 febbraio 1934, n. 323

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Il Regio Decreto 26 febbraio 1934, n. 323, nel modificare l'art. 54, comma 1 della L. 6 luglio 1933, n. 999, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' stabilita al 1° aprile 1934-XII, la data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1933, n. 999, che approva l'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 146".

Testo in vigore dal 31 agosto 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 agosto 1933

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1908 al 31 agosto 1933. 245 parole tolte in 7 capoversi.

tolto: Il Governo del Re provvedera' all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilita' dello Stato e alla coltivazione delle terre stesse, sia per mezzo di affitto conceduto ad indigeni mediante canoni da determinarsi dal governatore, sia con concessioni temporanee a Societa', o con concessioni temporanee o perpetue ad europei od assimilati, a titolo oneroso o gratuito.

tolto: Il Governo del Re ha facolta':

tolto: 1° di alienare fabbricati di proprieta' demaniale;

tolto: 2° di concedere nei centri abitati terreni a scopo edilizio, sia in proprieta' assoluta e perpetua, a titolo oneroso e gratuito, sia in enfiteusi perpetua o temporanea, e di regolare le concessioni di tal natura gia' fatte;

tolto: 3° di concedere miniere.

tolto: Entro diciotto mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re, sentito il governatore e il Consiglio coloniale, promulghera' le disposizioni intese a regolare nella Colonia la divisione in lotti delle terre di libera disponibilita' dello Stato, le norme e le competenze relative alle concessioni delle terre stesse a qualsiasi scopo, a titolo oneroso o gratuito, ed alla decadenza eventuale di queste concessioni, nonche' a determinare i limiti entro i quali queste concessioni possono riportare la sanzione del governatore ed oltre i quali dovranno riportare la sanzione del ministro degli affari esteri sentito il Consiglio coloniale.

tolto: Fino a questa promulgazione rimarranno in vigore nella Colonia per le concessioni di terreni, a qualsiasi scopo, la legge 1° luglio 1890, n. 7003, e le norme amministrative in uso, in quanto non siano contrarie alla presente legge.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 26 febbraio 1934, n. 323

    Il Regio Decreto 26 febbraio 1934, n. 323, nel modificare l'art. 54, comma 1 della L. 6 luglio 1933, n. 999, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' stabilita al 1° aprile 1934-XII, la data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1933, n. 999, che approva l'ordinamento organico per l'Eritrea e la Somalia, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 146".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1903-05-24;205~art8 · fonte del testo