Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 3 — Nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di competenza dell'amministrazione statale

Le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Testo vigente dal 12 settembre 1988

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1988-08-23;400~art3 · fonte su Normattiva