I trasferimenti d'ufficio possono essere disposti esclusivamente nelle ipotesi e con i criteri stabiliti dalla legge. Qualora un tribunale amministrativo regionale non possa funzionare per mancanza del numero di magistrati necessari a formare il collegio giudicante, il consiglio di presidenza provvede mediante invio in missione, con il loro consenso, di magistrati che prestano servizio presso altro tribunale. In difetto si provvede d'ufficio nell'ambito dei tribunali piu' vicini, seguendo il criterio della minore anzianita' nella qualifica. I magistrati di cui al precedente comma continuano a prestare servizio presso il tribunale di provenienza ed hanno diritto per tutta la durata dell'incarico alla indennita' di missione intera.

Testo vigente dal 29 aprile 1982

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Corte costituzionale

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186~art25 · fonte su Normattiva