I tribunali amministrativi regionali sono composti da: presidenti di tribunale, consiglieri, primi referendari e referendari, secondo la tabella A allegata alla presente legge. Ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale possono essere conferite le funzioni di presidente di sezione secondo quanto previsto al successivo comma quinto. I tribunali amministrativi regionali possono essere divisi in piu' sezioni, ciascuna composta da non meno di cinque magistrati. Per l'istituzione di nuove sezioni staccate, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 1, commi terzo, quarto e quinto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, si provvede mediante legge. Nei tribunali divisi in sezioni, il presidente del tribunale presiede la prima sezione; le altre sezioni, ivi comprese quelle staccate, sono presiedute da un consigliere di tribunale amministrativo regionale, al quale le funzioni di presidente di sezione sono conferite, con il suo consenso, dal consiglio di presidenza, tenuto conto anche dell'ordine risultante dal ruolo di anzianita'. Tali funzioni cessano con il trasferimento ad altra sede o a domanda. Le sezioni istituite nel tribunale amministrativo regionale del Lazio sono presiedute da presidenti di tribunale amministrativo regionale. I tribunali amministrativi regionali e le sezioni pronunciano con l'intervento del presidente e di due componenti. Il presidente del tribunale amministrativo regionale, all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza. Nei tribunali amministrativi regionali divisi in sezioni, il presidente del tribunale, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione di ciascuna sezione in base a criteri fissati dal consiglio di presidenza per assicurare l'avvicendamento dei magistrati tra le sezioni stesse. Il presidente di ciascuna sezione, allo inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti dal consiglio di presidenza. In caso di assenza o di impedimento di magistrati, si applica l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214. In caso di assenza o di impedimento del presidente del tribunale amministrativo regionale o del presidente della sezione del tribunale amministrativo regionale, ovvero in caso di vacanza temporanea, le funzioni di presidente sono esercitate dal magistrato che ricopre la piu' elevata qualifica e, in caso di parita', dal piu' anziano nella qualifica.

Testo vigente dal 29 aprile 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186~art6 · fonte su Normattiva