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Le sentenze del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali sono sottoscritte dal Presidente e dall'estensore. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella segreteria. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza, vi appone la data e la firma ed entro 5 giorni ne da' comunicazione alle parti costituite. Le sentenze debbono essere redatte non oltre il 450 giorno da quello della decisione della causa.

Testo in vigore dal 29 aprile 1982 al 16 settembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;186~art55 · fonte su Normattiva