Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 15 della legge 27 aprile 1982, n. 186 e della allegata tabella A, censurati, in riferimento agli artt. 3, 97 e 107, terzo comma, della Costituzione, nelle parti in cui pongono “su piani distinti le qualifiche di consigliere di Stato e di consigliere di tribunale amministrativo regionale, con separate dotazioni organiche numericamente differenziate” e stabiliscono la non fungibilità tra le due categorie, anche per le funzioni, rendendo in tal modo inapplicabile ai magistrati amministrativi la norma che, per i magistrati ordinari, prevede la cd. “reversibilità delle funzioni” (art. 21-sexies del d.l. n. 306 del 1992, convertito in legge n. 356 del 1992). La mancanza di omogeneità tra le figure di magistrati poste a raffronto, differenziate per ambiti e forme di esercizio della funzione giurisdizionale e per la previsione, riguardo alle magistrature diverse da quella ordinaria, di discipline specifiche quanto alla loro organizzazione e alle relative garanzie costituzionali, basta a negare l’asserita violazione del principio di eguaglianza. Il contrasto con il principio di buon andamento risulta poi affermato in modo apodittico, mentre il richiamo all’art. 107, terzo comma, Cost. è improprio ed erroneo, in quanto, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale, esso riguarda esclusivamente la magistratura ordinaria. - Sulle differenze tra magistratura ordinaria e altre magistrature, v., 'ex plurimis', ordinanza n. 542/2000 e sentenza n. 1/1978; con riferimento al principio di buon andamento della pubblica amministrazione, v. le ordinanze n. 204/2001, n. 296/2000 e la sentenza n. 34/1999; riguardo alle garanzie di indipendenza e imparzialità della magistratura, v. l’ordinanza n. 542/2000 e la sentenza n. 433/2000. A.M.M.
Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 107 cost. · Art. 102 cost.