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[1]Agli ufficiali della Milizia portuaria sono dovuti gli assegni e le competenze speciali, ordinarie ed eventuali, degli ufficiali della Milizia forestale, nella stessa misura e con le stesse modalita' di concessione per questi stabilite, ad eccezione dell'indennita' cavalli.

[2]Agli ufficiali della Milizia portuaria si applicano le disposizioni contenute nel R. decreto 3 agosto 1928, n. 1886, riguardanti le indennita' di alloggio agli ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri.

Testo in vigore dal 2 agosto 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1337~art2 · fonte del testo