Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1929 al 16 dicembre 2009. 125 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Ai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, capisquadra, vice-capisquadra, militi scelti e militi sono dovuti gli stipendi, le paghe, il supplemento di servizio attivo, l'indennita' militare, l'indennita' caro viveri, l'indennita' mensile di alloggio nella stessa misura e con le stesse modalita' stabilite per l'Arma dei carabinieri Reali, rispettivamente per i marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, brigadieri, vice-brigadieri, appuntati e carabinieri, ad eccezione dell'indennita' militare speciale, la quale e' sostituita dall'indennita' giornaliera di Milizia portuaria nella misura unica di L. 3.50.

tolto: Agli allievi militi spetta la paga giornaliera diL. 10.50.

tolto: Ai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, capisquadra, vice-capisquadra, militi scelti e militi, non ammogliati, che non fruiscono di alloggio in locali demaniali, e' corrisposta l'indennita' di alloggio di L. 50 mensili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1337~art3 · fonte del testo