Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1929
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1929 al 16 dicembre 2009. 125 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Ai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, capisquadra, vice-capisquadra, militi scelti e militi sono dovuti gli stipendi, le paghe, il supplemento di servizio attivo, l'indennita' militare, l'indennita' caro viveri, l'indennita' mensile di alloggio nella stessa misura e con le stesse modalita' stabilite per l'Arma dei carabinieri Reali, rispettivamente per i marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, brigadieri, vice-brigadieri, appuntati e carabinieri, ad eccezione dell'indennita' militare speciale, la quale e' sostituita dall'indennita' giornaliera di Milizia portuaria nella misura unica di L. 3.50.
tolto: Agli allievi militi spetta la paga giornaliera diL. 10.50.
tolto: Ai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, capisquadra, vice-capisquadra, militi scelti e militi, non ammogliati, che non fruiscono di alloggio in locali demaniali, e' corrisposta l'indennita' di alloggio di L. 50 mensili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1337~art3 · fonte del testo