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[1]Ai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, capisquadra, vice-capisquadra, militi scelti e militi sono dovuti gli stipendi, le paghe, il supplemento di servizio attivo, l'indennita' militare, l'indennita' caro viveri, l'indennita' mensile di alloggio nella stessa misura e con le stesse modalita' stabilite per l'Arma dei carabinieri Reali, rispettivamente per i marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, brigadieri, vice-brigadieri, appuntati e carabinieri, ad eccezione dell'indennita' militare speciale, la quale e' sostituita dall'indennita' giornaliera di Milizia portuaria nella misura unica di L. 3.50.

[2]Agli allievi militi spetta la paga giornaliera di L. 10.50.

[3]Ai marescialli maggiori, marescialli capi, marescialli, capisquadra, vice-capisquadra, militi scelti e militi, non ammogliati, che non fruiscono di alloggio in locali demaniali, e' corrisposta l'indennita' di alloggio di L. 50 mensili.

Testo in vigore dal 2 agosto 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1337~art3 · fonte del testo