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Al personale cui e' affidato speciale incarico di radiotelegrafista, conducente di automezzi, verra' corrisposta una indennita' di carica speciale giornaliera fissa di L. 1.25. Detto personale non puo' superare il quattro per cento della forza organica dei capisquadra, vice-capisquadra, militi scelti e militi.

Testo in vigore dal 2 agosto 1929 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1337~art4 · fonte del testo