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[1]Allo scadere della ferma obbligatoria, i militi, militi scelti, vice-capisquadra, capisquadra, marescialli, marescialli capi e marescialli maggiori possono essere raffermati.

[2]Sono ammesse tre successive rafferme di anni tre ciascuna, dopo le quali le rafferme saranno annuali.

[3]Per essere ammessi a ciascuna rafferma, i militi, militi scelti, vice-capisquadra, capisquadra, marescialli, marescialli capi e marescialli maggiori debbono aver tenuto regolare condotta, dato prova di capacita' tecnica e debbono essere riconosciuti fisicamente idonei a continuare il servizio.

[4]Per i sottufficiali, militi scelti e militi in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, la ferma obbligatoria decorre dalla data di ammissione nella Milizia portuaria.

[5]Il periodo di servizio gia' prestato dai detti sottufficiali, militi scelti e militi, alla data di pubblicazione della presente legge, in eccedenza alla ferma obbligatoria, sara' considerato valido agli effetti della rafferma.

[6]I premi di rafferma da corrispondersi sono:

[7]L. 3000 al termine della prima rafferma;

[8]L. 2000 al termine della seconda rafferma;

[9]L. 1000 al termine della terza rafferma.

Testo in vigore dal 2 agosto 1929 al 2 settembre 1930

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1929-07-08;1337~art9 · fonte del testo