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[1]Allo scadere della ferma obbligatoria, i militi, militi scelti, vice-capisquadra, capisquadra, marescialli, marescialli capi e marescialli maggiori possono essere raffermati.
[2]Sono ammesse tre successive rafferme di anni tre ciascuna, dopo le quali le rafferme saranno annuali.
[3]Per essere ammessi a ciascuna rafferma, i militi, militi scelti, vice-capisquadra, capisquadra, marescialli, marescialli capi e marescialli maggiori debbono aver tenuto regolare condotta, dato prova di capacita' tecnica e debbono essere riconosciuti fisicamente idonei a continuare il servizio.
[4]Per i sottufficiali, militi scelti e militi in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, la ferma obbligatoria decorre dalla data di ammissione nella Milizia portuaria.
[5]Il periodo di servizio gia' prestato dai detti sottufficiali, militi scelti e militi, alla data di pubblicazione della presente legge, in eccedenza alla ferma obbligatoria, sara' considerato valido agli effetti della rafferma.
[6]I premi di rafferma da corrispondersi sono:
[7]L. 3000 al termine della prima rafferma;
[8]L. 2000 al termine della seconda rafferma;
[9]L. 1000 al termine della terza rafferma.
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Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 28 luglio 1930, n. 1210, convertito senza modificazioni dalla L. 22 dicembre 1930, n. 1823, citando erroneamente l'art. 9 anziche' l'art. 1, capoverso 9 della presente L., ha disposto (con l'art. 2, comma 1) la modifica dell'art. 9.
Testo in vigore dal 2 settembre 1930 al 16 dicembre 2009
