Oltre che nel caso di dimissioni dell'iscritto, accettate dal Consiglio dell'Ordine, la cancellazione dall'Albo e' proposta in caso di rievoca, decadenza e radiazione; inoltre quando l'iscritto non abbia regolarizzato la sua posizione dopo un anno dal provvedimento di sospensione per morosita' nel pagamento delle tasse annuali previste dalla presente legge.

Testo vigente dal 17 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-29;402~art23 · fonte su Normattiva