Il Consiglio dell'Ordine puo' applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
- a)il richiamo scritto all'osservanza dei propri doveri;
- b)la censura. In caso di particolare gravita' delle infrazioni, il Consiglio dell'Ordine puo' altresi' proporre al Ministro per il tesoro le seguenti sanzioni:
- 1)la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a 15 giorni e non superiore a 1 anno;
- 2)la cancellazione dal ruolo e la radiazione dall'Albo. La cancellazione dal ruolo e la conseguente radiazione dall'Albo sono proposte contro l'agente di cambio che abbia con la sua condotta compromesso gravemente la propria reputazione e la dignita' della categoria. Il Ministro per il tesoro, qualora ritenga valide le proposte, adotta i relativi provvedimenti.
Testo vigente dal 17 giugno 1967
