Per esercitare la professione di assistente sociale e' necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. (( Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo. )) Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e' definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1993-03-23;84~art2 · fonte su Normattiva