Art. 10 — Iscrizione
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Il Consiglio dell'Ordine delibera nel termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione e la relativa decisione, adottata su relazione di un membro del Consiglio, e' motivata. Qualora il Consiglio dell'Ordine non abbia provveduto nel termine fissato dal primo comma, l'interessato puo' entro i trenta giorni successivi, riproporre la domanda al Consiglio nazionale che, richiamati gli atti, decide entro tre mesi dalla data di presentazione della domanda.
Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 8 maggio 2010
