Il consiglio dell'ordine delibera nel termine di ((due)) mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione; la deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio dell'ordine, e' motivata. (( Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.)). Il rigetto della domanda per motivi di incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art32 · fonte su Normattiva