Ordinamento della professione di perito agrario

Art. 32 — Iscrizione - Rigetto della domanda

Il consiglio del collegio delibera nel termine di ((due)) mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione. La deliberazione, adottata su relazione di un membro del consiglio, e' motivata. (( Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'articolo 45, commi 4 e 5, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE.)) Il rigetto della domanda per motivi d'incompatibilita' o di condotta puo' essere pronunciato solo dopo che l'interessato e' stato invitato a comparire davanti al consiglio.

Testo vigente dal 8 maggio 2010

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;434~art32 · fonte su Normattiva