Ordinamento della professione di biologo

Art. 22 — Ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine ed in materia elettorale

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Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo o dall'elenco speciale e quelle in materia disciplinare nonche' i risultati elettorali possono essere impugnati dagli interessati o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma con ricorso al Consiglio nazionale dei biologi.

Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 15 febbraio 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art22 · fonte del testo