Ordinamento della professione di biologo

Art. 29 — Impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio nazionale dei biologi

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 giugno 1967 al 15 febbraio 2018. Leggi il testo vigente →

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dei biologi in materia di iscrizione e di cancellazione nell'albo o nello elenco speciale nonche' in materia disciplinare o di eleggibilita' possono essere impugnate entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notifica, dall'interessato o dal procuratore della Repubblica, innanzi alla sezione specializzata costituita presso il tribunale di Roma. Il Collegio e' integrato da due biologi iscritti nell'albo, nominati per ogni triennio dal Consiglio superiore della magistratura o per delega dal presidente della Corte di appello di Roma. Il tribunale provvede in camera di Consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato. L'appello avverso la sentenza del tribunale e' deciso, con l'osservanza delle medesime forme, dalla sezione specializzata costituita presso la Corte di appello di Roma il cui Collegio e' integrato da due biologi iscritti nell'albo e nominati a norma del secondo comma.

Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 15 febbraio 2018

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art29 · fonte su Normattiva