Art. 42 — Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale
Articolo abrogato dalla l. 11 gennaio 2018, n. 3.
Abrogato dal 15 febbraio 2018
Articolo abrogato dalla l. 11 gennaio 2018, n. 3.
Abrogato dal 15 febbraio 2018
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1967
Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2010 al 15 febbraio 2018. 101 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il Consiglio nazionale dei biologi, ove accolga un ricorso proposto contro l'elezione di singoli suoi membri, provvede a darne immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che entro trenta giorni chiama per la loro sostituzione i candidati che seguono nell'ordine gli eletti, in base alla graduatoria formata a norma dell'articolo 35, comma quinto. In mancanza di tali candidati il Ministro della giustizia invita il presidente del Consiglio dell'Ordine ad indire elezioni suppletive. Analogamente il Ministro della giustizia provvede, ricevutane comunicazione dal Consiglio nazionale, quando sia stato accolto un ricorso proposto contro l'elezione di tutti i membri ed occorra provvedere a nuove elezioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2018, N. 3
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art42 · fonte del testo