Art. 38 — Comunicazioni dell'esito delle elezioni
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Il presidente del seggio, comunica al Ministro per la grazia e giustizia ed al Consiglio dell'Ordine nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio dell'Ordine. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 8 maggio 2010
