Art. 38 — Comunicazioni dell'esito delle elezioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 maggio 2010 al 15 febbraio 2018. Leggi il testo vigente →
Il presidente del seggio, comunica al ((Ministro della giustizia)) ed al Consiglio dell'Ordine nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio dell'Ordine. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.
Testo in vigore dal 8 maggio 2010 al 15 febbraio 2018
