Art. 51 — Prima elezione del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale
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Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, e' nominato, entro un mese dal deposito dell'albo e dello elenco speciale, un commissario straordinario con l'incarico di indire, nei novanta giorni successivi, le elezioni del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio nazionale dei biologi. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 20, ultimo comma. Il commissario straordinario convoca a Roma per le elezioni gli iscritti nell'albo mediante avviso spedito con raccomandata almeno quindici giorni prima, contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora di inizio e della durata della votazione in prima e seconda convocazione. Il commissario straordinario svolge le funzioni di presidente del seggio elettorale e nomina, prima dell'inizio della votazione fra gli elettori presenti, un vice presidente, due scrutatori e un segretario. Le elezioni si svolgono secondo le norme di cui agli articoli precedenti, in quanto applicabili.
Testo in vigore dal 16 giugno 1967 al 8 maggio 2010
