Ordinamento della professione di biologo

Art. 6 — Iscrizioni nell'albo di professori universitari e liberi docenti

Nell'albo professionale dei biologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica.

Testo vigente dal 16 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art6 · fonte su Normattiva