Art. 6 — Iscrizioni nell'albo di professori universitari e liberi docenti
Nell'albo professionale dei biologi possono essere iscritti, anche indipendentemente dal requisito di cui alla lettera d) dell'articolo 5, i titolari di cattedre universitarie, i liberi docenti e gli incaricati, limitatamente alle discipline con applicazioni professionali di indole biologica.
Testo vigente dal 16 giugno 1967
