Ordinamento della professione di biologo

Art. 2 — Obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo

Per l'esercizio della professione di biologo e' obbligatoria l'iscrizione nell'albo. L'iscrizione nell'albo non e' consentita ai pubblici impiegati ai quali sia vietato, dagli ordinamenti delle Amministrazioni da cui dipendono, l'esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in uno speciale elenco. I pubblici impiegati, ai quali sia consentito l'esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina dell'Ordine soltanto per cio' che riguarda l'esercizio della libera professione. Il biologo iscritto nell'albo ha la facolta' di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Testo vigente dal 16 giugno 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-05-24;396~art2 · fonte del testo