L'assemblea e' convocata dal presidente. Essa e' regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti nell'albo e, in seconda convocazione, che non puo' aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima con qualsiasi numero di intervenuti. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Testo vigente dal 21 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-01-07;3~art16 · fonte su Normattiva