titolo II — ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI E FEDERAZIONI REGIONALI DEGLI ORDINI
- Art. 9 — Circoscrizioni territoriali
- Art. 10 — Composizione del consiglio dell'ordine
- Art. 11 — Cariche del consiglio - Validità delle sedute
- Art. 12 — Attribuzioni del presidente
- Art. 13 — Attribuzioni del consiglio
- Art. 14 — Decadenza dalla carica di membro del consiglio Sostituzione
- Art. 15 — Scioglimento del consiglio
- Art. 16 — Assemblea ordinaria degli iscritti
- Art. 17 — Assemblea per l'approvazione dei conti
- Art. 18 — Assemblea straordinaria
- Art. 19 — Assemblea per l'elezione del consiglio
- Art. 20 — Costituzione di nuovi ordini
- Art. 21 — Fusioni di ordini
- Art. 21-bis — Federazione regionale degli ordini
- Art. 21-ter — Funzioni della federazione regionale 1. La federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha le seguenti funzioni: a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego; b) svolge attività di coordinamento tra gli ordini in tutte le quesioni di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti; c) assume iniziative, con funzioni di rappresentanza degli ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego; d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza; e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa; f) promuove e coordina sul piano regionale tra le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini; g) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione
- Art. 21-quater — Funzioni degli organi della federazione regionale