Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale
Art. 21-ter — Funzioni della federazione regionale 1. La federazione regionale degli ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali ha le seguenti funzioni: a) rappresenta i consigli degli ordini nei rapporti con gli organi politici ed amministrativi della regione, nei confronti dei quali è interlocutore autorizzato per i problemi generali o comuni alla categoria per l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego; b) svolge attività di coordinamento tra gli ordini in tutte le quesioni di autonoma competenza dei singoli consigli, formulando in proposito indirizzi non vincolanti; c) assume iniziative, con funzioni di rappresentanza degli ordini provinciali, presso qualsiasi organismo a livello regionale su questioni che interessano l'esercizio della professione sia in forma autonoma che con rapporto di impiego; d) costituisce commissioni di studio per i problemi di sua competenza; e) raccoglie informazioni, notizie e dati di interesse regionale e li diffonde tra gli iscritti, sia per il tramite degli ordini sia direttamente, anche attraverso un proprio organo di stampa; f) promuove e coordina sul piano regionale tra le attività di aggiornamento e di formazione tra gli iscritti agli ordini; g) può compiere studi, indagini ed altre attività anche su commessa e con contributi della pubblica amministrazione
Testo vigente dal 10 marzo 1992
